Il mutuo nel codice civile
Il mutuo (art. 1813 c.c.) è il contratto con cui il mutuante consegna al mutuatario denaro o altre cose fungibili e il mutuatario si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità. È un contratto reale: si perfeziona con la consegna. Il mutuatario diventa proprietario delle cose ricevute. Nel mutuo oneroso il termine di restituzione è fissato a favore di entrambe le parti. In senso pratico il mutuo è una modalità di accesso al credito per determinati scopi.
- Interessi oltre il tasso legale: ammessi, purché non ci siano usura o anatocismo.
- Per la banca dati sono "usurari" i tassi superiori del 50% ai tassi medi rilevati ogni trimestre. Il calcolo della soglia è stato poi modificato per legge: all'esame vale la risposta della banca dati.
- Mutuo di scopo: la somma ha la finalità fissata nel contratto. Mutuo condizionato: il finanziamento si usa solo alle condizioni stabilite dalle parti. Mutuo garantito: assistito da ipoteca o da garanzie come il pegno. La fideiussione è la garanzia di un terzo che si obbliga verso la banca se il debitore non paga. Per i crediti personali si chiede una garanzia cambiaria.
Il credito fondiario (TUB, D.Lgs. 385/1993, artt. 38 ss.)
Il credito fondiario consiste in finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca su immobili. Si distingue dalle altre operazioni a medio e lungo termine per il tipo di garanzia. L'iscrizione dell'ipoteca è obbligatoria. Il limite di finanziabilità lo fissa la Banca d'Italia: di regola l'80% del valore dell'immobile, che può salire con garanzie integrative. I mutui loan to value elevati superano l'80% del valore.