La comunione (artt. 1100-1116 c.c.)
Nella comunione per quote il diritto di ciascuno non è individuabile su una parte materiale del bene. La comunione tra coeredi è detta incidentale.
- Ciascuno può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne uguale uso.
- Le spese ordinarie si deliberano a maggioranza calcolata secondo il valore delle quote; gli atti di disposizione richiedono il consenso di tutti.
- Lo scioglimento può chiederlo anche un solo partecipante, salve le eccezioni di legge. Il patto di rimanere in comunione vale per un tempo non superiore a dieci anni (la banca dati usa anche "inferiore a dieci anni").
- Non si scioglie se il bene diviso cesserebbe di servire all'uso cui è destinato. Nella vendita con patto di riscatto di cosa indivisa la domanda di divisione va proposta anche contro il venditore.
- La trascrizione rende pubblici i contratti che trasferiscono la proprietà o costituiscono diritti reali su immobili.
Il condominio (artt. 1117-1139 c.c., riforma L. 220/2012)
Il condominio è un caso particolare di comunione forzosa con parti di proprietà esclusiva: nasce quando un fabbricato ha unità di almeno due proprietari diversi e parti comuni. Non ha personalità giuridica: serve a gestire le parti comuni e le relative spese. Il condominio orizzontale è un complesso di più edifici con spazi, servizi o impianti comuni. Per quanto non previsto si applicano le norme sulla comunione.
- Le parti comuni non si dividono, salvo che la divisione non renda più incomodo l'uso a ciascuno.
- Il condòmino non può mai rinunciare al diritto sulle parti comuni per non pagare le spese.