Autonomia contrattuale e classificazioni
I requisiti del contratto (art. 1325 c.c.) sono accordo, causa, oggetto e forma, quando la forma è prescritta. Il motivo non è un requisito. La causa è la funzione economico-sociale del contratto. Il contratto produce effetti solo tra le parti, salvo casi particolari. L'autonomia contrattuale ammette i contratti atipici meritevoli di tutela (art. 1322 c.c.). Una domanda della banca dati la limita invece ai "tipi predisposti dalla legge": all'esame vale la risposta della banca dati.
- Commutativi o aleatori: i sacrifici sono noti o no fin dalla conclusione.
- Reali: si perfezionano con accordo e consegna (comodato, deposito, mutuo, pegno).
- A effetti reali: trasferiscono diritti reali col solo consenso.
La formazione del contratto
- Il contratto è concluso quando il proponente ha conoscenza dell'accettazione. Il silenzio vale accettazione solo nei casi di legge o quando le circostanze gli danno quel significato.
- Proposta irrevocabile: il proponente si impegna a non revocarla fino a un termine. Con l'opzione una parte resta vincolata alla propria proposta e l'altra può accettarla o no entro un termine.
- Responsabilità precontrattuale: nasce dalla violazione della buona fede nelle trattative. Chi le interrompe slealmente risarcisce, per la banca dati, solo le spese.
- Clausole vessatorie (art. 1341 c.c.): non hanno effetto se non sono approvate specificamente per iscritto. Nei contratti tra professionista e consumatore è vessatoria ogni clausola che crea un significativo squilibrio a danno del consumatore.
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