Persone: capacità, domicilio, parentela
- Capacità giuridica: è l'attitudine a essere titolare di diritti e doveri e si acquista con la nascita.
- Capacità d'agire: è la capacità di esercitare con la propria volontà i diritti di cui si è titolari.
- Il minore si emancipa sposandosi con l'autorizzazione del tribunale. Genitori e tutore possono compiere liberamente sul suo patrimonio solo atti di ordinaria amministrazione.
- Il curatore assiste l'incapace negli atti di straordinaria amministrazione. Se un coniuge è minorenne, per la banca dati gli fa da "tutore" il coniuge maggiorenne; il codice civile lo chiama curatore del minore emancipato. All'esame vale la risposta della banca dati.
- Incapace naturale: è chi non può intendere e volere per cause transitorie.
- Domicilio: è il luogo dove la persona ha la sede principale dei suoi affari e interessi.
- Parenti in linea collaterale: discendono da uno stesso stipite senza discendere l'uno dall'altro. Tra un coniuge e il fratello dell'altro coniuge c'è affinità di secondo grado.
Regimi patrimoniali della famiglia
Il regime legale è la comunione dei beni. Vi entrano automaticamente gli acquisti fatti dopo il matrimonio, insieme o separatamente, anche quando un immobile è comprato da un solo coniuge. Restano fuori i beni personali, ad esempio quelli ricevuti da un solo coniuge per donazione o successione.
- Le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio entrano in comunione.
- I frutti dei beni personali entrano in comunione solo se, allo scioglimento, sono stati percepiti e non ancora consumati.
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