La norma giuridica e i suoi caratteri
Le norme giuridiche sono emanate dallo Stato e rivolte a tutti i cittadini, che devono osservarle. Ciò che le distingue dalle norme sociali (cortesia, costume, morale) è la coattività: la loro violazione comporta una sanzione applicata dall'ordinamento. I caratteri della norma sono tre:
- Generalità: si rivolge a casi generali e a una pluralità di destinatari, non a casi specifici.
- Astrattezza: regola in via ipotetica una serie infinita di casi futuri.
- Coercibilità: può essere fatta rispettare con la forza.
Altre classificazioni ricorrenti:
- Norme imperative: non possono essere modificate dai privati. Norme dispositive: derogabili dalle parti, si applicano se le parti non dispongono diversamente.
- Norme speciali: regolano determinate materie, e prevalgono su quelle generali nel loro ambito.
- Fonti secondarie: secondo la banca dati sono gli usi, le consuetudini e i regolamenti.
Efficacia, interpretazione, abrogazione
- La legge diventa efficace di norma dopo quindici giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (vacatio legis).
- Interpretare significa comprendere l'esatto significato del comando o divieto contenuto nella norma. L'interpretazione autentica proviene dallo stesso soggetto che ha emanato la norma; la legge di interpretazione autentica è retroattiva, fino all'entrata in vigore della legge interpretata.
- Analogia: si applica a un caso non regolato la norma prevista per casi simili o materie analoghe.
- Abrogazione implicita: c'è quando le nuove disposizioni sono incompatibili con le precedenti, anche senza una dichiarazione espressa.
Persone fisiche e giuridiche
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